In considerazione del riordino istituzionale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attuato con la legge regionale 29 novembre 2019, n.21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), pubblicata sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione) in data 07/01/2021, la legge regionale 25/2017 "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale" che disciplina la raccolta dei funghi in Friuli Venezia Giulia è stata modificata con legge regionale n.26 del 30 dicembre 2020.
La nuova normativa organica in materia di funghi si è resa necessaria a seguito del riordino istituzionale degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia che ha portato alla riallocazione delle relative funzioni in capo alle Comunità di Montagna, di seguito C.D.M., e gli altri Enti di decentramento regionale, di seguito E.D.R., nei territori di rispettiva competenza.
La nuova normativa ridisegna innanzitutto le modalità del versamento del corrispettivo annuale, mantenendo i requisiti per esercitare la raccolta dei funghi sul territorio regionale che sarà possibile avendo:
- l'autorizzazione alla raccolta;
- la ricevuta del versamento di raccolta che varia a seconda della zona (C.D.M. o E.D.R.) in cui si intende esercitare la raccolta medesima.
Per finalità di carattere essenzialmente turistico è consentito ai residenti e non residenti in regione di esercitare la raccolta funghi senza autorizzazione e per periodi massimo 5 (cinque) giorni all'anno.
Maggiori informazioni al seguente indirizzo web regionale:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/raccolta-funghi/
Pagina aggiornata il 05/02/2021