Statuto

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, stabilisce le norme fondamentali sull’organizzazione e il funzionamento dell’ente locale denominato Unione territoriale intercomunale “LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO” (in seguito denominata Unione).

2. L’Unione è composta dai Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Fontanafredda, in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 01.07.2015,con la quale è stato approvato il Piano di riordino territoriale di cui all’articolo 4, comma 6, della L.R. 26/2014 e ai sensi della L.R. n. 3/2016 che ha introdotto l’art. 56 quater nella L.R. n. 26/2014 e dalla successiva modifica di cui all’art. 9 L.R. 44/2017.

 

Art. 2 (Norma generale)

Il presente Statuto promuove una gestione collegiale e condivisa dell’Unione richiedendo, in linea generale, che le deliberazioni vengano adottate all’unanimità, salvo quanto successivamente disposto dall’art. 12.

 

Art. 3 (Finalità)

1.   L’Unione condivide un unico territorio e mette in atto un insieme di relazioni e iniziative di programmazione sociale, economica e finanziaria, al fine di garantire pari dignità a tutto il territorio e a tutti i cittadini che ne fanno parte, all’insegna di una nuova sostenibilità e crescita istituzionale in grado di garantire tali diritti.

 2.  L’Unione persegue come obiettivi principali:

a)   la valorizzazione del territorio in essa ricompreso;

b)  l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;

c)  lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell’intero ambito territoriale di riferimento;

d)   l’innalzamento e l’uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;

e)   la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l’ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;

f)     la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;

g)   la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio.

3.   L’Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia,  di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

 

Art. 4 (Sede stemma e gonfalone)

1.  L’Unione ha la propria sede legale nel Comune di Aviano, in Aviano, Piazza Matteotti, 1.

2.   L’Unione ha il proprio stemma e gonfalone rappresentati da “uno scudo di tipo sannita con all’interno inseriti in modo stilizzato i rilievi fisici del fiume Livenza e del gruppo montuoso del Cansiglio-Cavallo”.

3.  Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza stabiliranno criteri e modalità per la realizzazione grafica e per l’approvazione definitiva dello stemma dell’Unione.

 

Art. 5 (territorio e sub-ambiti)

1.    Ai fini di organizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi mediante la loro localizzazione sul territorio, l’Assemblea potrà, con propria delibera assunta con le stesse modalità previste per lo statuto, costituire uno o più sub-ambiti; il tutto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 20 della l.r. 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

2.    Lo Statuto riconosce che i Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Fontanafredda presentano caratteristiche particolari legate alla conformazione dei loro territori e per la cui gestione, in passato, si era già fatto ricorso a forme associate di governo.

3.    Il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici disciplina il funzionamento di uno o più sub-ambiti in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali.

4.    Ad ogni sub-ambito è preposta una conferenza dei Sindaci di sub-ambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell’Unione.  Il regolamento stabilisce le regole di funzionamento della conferenza dei Sindaci.

5.    Un Sindaco, nominato dalla conferenza di cui al comma 3, coordina l’attività del sub-ambito, concorre assieme al Presidente dell’Unione alla sovrintendenza del funzionamento del sub- ambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell’Unione.

 

Art. 6 (Funzioni esercitate dall’Unione)

1.   L’Unione esercita le seguenti funzioni:

a)  le funzioni comunali di cui agli articoli 8 e 9;

b)   le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l’esercizio obbligatorio in forma associata;

c)    le  funzioni  regionali  trasferite  o  delegate  con  legge  regionale  ai  Comuni  per  l’esercizio obbligatorio in forma associata.

2.   L’Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo.

 

Art.7 (Accordi fra Unioni per lo sviluppo e la gestione di particolari funzioni)

Fra Unioni limitrofe si potrà stipulare particolari accordi – anche sotto la forma di confederazione o altre forme analoghe da definirsi – volti comunque ad una migliore e più efficiente gestione di materie di proprie competenza. Il tutto nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dall’art. 24 della l.r. 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 8 (Funzioni comunali esercitate dall’Unione)

1.   L’Unione esercita, secondo i tempi di cui al successivo art. 32 le funzioni comunali nelle seguenti materie:

a)        gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo;

b)        sistema locale dei servizi sociali di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato  di interventi e  servizi per la promozione e  la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

c)         polizia locale e polizia amministrativa locale;

d)        attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico.

e)        edilizia scolastica e servizi scolastici;

f)          catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

g)        programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

h)        pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

i)          statistica;

l)          elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

m)      gestione dei servizi tributari.

2.    L’Unione potrà esercitare ogni altra funzione   delegata dai Comuni facenti parte dell’Unione stessa (ai sensi dell’articolo 28 L.R. 26/2014)

3.  Agli organi dell’Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

 

Art. 9 (Funzioni esercitate dall’Unione per conto dei Comuni)

1.   L’Unione esercita, secondo i tempi di cui al successivo art. 32 per conto dei Comuni le seguenti funzioni:

a)        programmazione e gestione dei fabbisogni di lavori e opere pubbliche, beni e servizi in relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale;

b)        servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;

c)         pianificazione territoriale comunale;

d)        opere pubbliche e procedure espropriative;

f)          pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

g)        procedure autorizzatorie in materia di energia e fonti rinnovabili;

h)        organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

2.    L’Unione potrà esercitare ogni altra funzione delegata dai Comuni facenti parte dell’Unione stessa (ai sensi dell’articolo 28 L.R. 26/2014).

3.    Le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo competono agli organi dei singoli Comuni, cui pertanto, dovrà attenersi l’Unione.

 

CAPO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

  

1.  Sono organi di governo dell’Unione:

a)  l’Assemblea;

b)  il Presidente;

c)  l’Ufficio di Presidenza.

 

Art. 10 (Organi di governo)

2.   Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

 

Art. 11 (Composizione dell’Assemblea)

1.    L’Assemblea dell’Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell’Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.

2.    I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell’Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

 

Art. 12 (Voti spettanti a ciascun componente dell’Assemblea)

1.       Come norma di principio, le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte all’unanimità dei voti dei componenti presenti e votanti.

2.       Qualora non si possa conseguire l’unanimità, si procede a votazione secondo la disposizione di cui al comma n. 3 del presente articolo.

3.       Ciascun Sindaco esprime in seno all’Assemblea n. 1 voto (c.d. voto capitario).

4.       In tal  caso le deliberazioni si intendono  validamente  assunte  con  il voto favorevole  della maggioranza semplice dei presenti e votanti (metà più uno).

 

Art. 13 (Competenze dell’Assemblea)

1.   L’Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l’Unione e ne è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2.    L’Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

a)        modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze richieste per l’approvazione degli statuti comunali;

b)        regolamenti;

c)         bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;

d)        atti di programmazione e di pianificazione;

e)        organizzazione  e  concessione  di  pubblici  servizi,  affidamento  di  attività  o  di  servizi mediante convenzione;

f)          disciplina  generale  delle  tariffe  per  la  fruizione  dei  beni  e  dei  servizi  di  competenza dell’Unione;

g)        Piano dell’Unione;

h)        elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell’organo di revisione;

i)          indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende e istituzioni;

j)          modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

k)         acquisti, alienazioni e permute immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell’Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell’Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell’Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;

l)          contrazione  di  mutui  e  aperture  di  credito  non  previsti  espressamente  in  altri  atti dell’Assemblea.

m)      atti in materia socio assistenziale previsti dalla lr 6/2006

3.  L’Assemblea delibera inoltre in ordine ai seguenti atti:

a)    atti di indirizzo in esito alle consultazioni referendarie;

b)     criteri  generali  in  materia  di  organizzazione  e  ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi, secondo i principi stabiliti dal presente Statuto;

4.   L’Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all’articolo 20, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

5.    Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l’Assemblea svolge le funzioni spettanti all’Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale previste dall’articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.

6.   L’Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l’Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

7.    Qualora l’approvazione di un atto di cui al comma 2,lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all’osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 7 è ridotto a venti giorni.

8.   Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

9.    Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate all’unanimità. Solo in caso di non raggiungimento di detta unanimità, la delibera verrà sottoposta alla votazione dell’Assemblea con il sistema di voto previsto dall’art. 12.

 

Art. 14 (Funzionamento dell’Assemblea)

1.    Il funzionamento dell’Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.

2.  Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:

a)        le modalità di convocazione dell’Assemblea;

b)        le modalità di presentazione e discussione delle proposte;

c)         il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;

d)        il numero di voti favorevoli necessari per l’adozione delle deliberazioni;

e)        le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti dell’Assemblea;

f)          le modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei componenti dell’Assemblea;

g)        l’individuazione e il funzionamento delle Commissioni assembleari,

3.    L’attività dell’Assemblea si svolge presso la sede dell’Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti, ovvero in teleconferenza, con modalità da regolamentare.

 

Art. 15 (Commissioni assembleari)

1.  L’Assemblea può istituire nel proprio seno commissioni assembleari, permanenti o temporanee.

2.    Le commissioni assembleari, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti dell’Assemblea attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e  provvedimenti  di competenza dell’Assemblea medesima.

3.    Le attribuzioni, l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento dell’Assemblea.

 

Art.16 (Presidente e Vicepresidente)

1.   Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall’Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l’Assemblea espresso con voto capitario.

2.  Il Presidente:

a)         è  il  rappresentante  legale  dell’Unione  e  può  stare  in  giudizio,  senza  necessità  di autorizzazione, come attore o convenuto;

b)        nomina i componenti dell’Ufficio di Presidenza:

c)         nomina il Vicepresidente e può revocarlo;

d)        convoca e presiede l’Assemblea ;

e)        nomina il Direttore e può revocarlo;

f)          sovrintende al funzionamento degli uffici;

g)         nomina i dirigenti   e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

h)        nomina i rappresentanti dell’Unione in enti, aziende e istituzioni;

i)           può delegare al Vicepresidente, ai singoli componenti dell’Assemblea   specifici ambiti di attività;

j)          impartire direttive al Direttore, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;

k)         verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

l)           propone le materie da trattare nelle sedute dell’Assemblea;

m)      presenta il piano dell’Unione .

3.    Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere sfiduciato dall’Assemblea con mozione approvata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l’Assemblea. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 3 (tre) componenti l’Assemblea e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4.    In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, e negli altri casi previsti dalla normativa vigente in materia, lo stesso mantiene l’incarico sino all’elezione del proprio successore e, comunque, non oltre il trentesimo giorno. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. In ogni caso l’Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi 15 (quindici) giorni.

5.    Qualora le cause di cessazioni riguardino contemporaneamente il Presidente e il Vice Presidente, il Presidente verrà sostituito dal Sindaco con maggiore anzianità di mandato.

Nel caso in cui più Sindaci riportino la stessa anzianità di mandato, il Presidente verrà sostituito dal Sindaco che, tra costoro, risulta essere il più anziano di età.

6.   Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

 

Art. 17 (Ufficio di Presidenza)

1.    L’Ufficio di Presidenza è nominato dal Presidente nelle persone dei Sindaci dei comuni facenti parte dell’Unione.

2.    L’Ufficio di Presidenza svolge le funzioni non attribuite dal presente Statuto al Presidente e all’Assemblea.

3.    L’Ufficio di Presidenza nel collaborare con il Presidente per il governo dell’Unione impronta la propria attività ai principi di trasparenza e leale collaborazione.

4.    L’Ufficio di Presidenza adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Unione nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall’Assemblea.

5.    L’Ufficio di Presidenza predispone lo schema di bilancio triennale di previsione e tutti i documenti allegati.

6.    L’Ufficio di Presidenza predispone lo schema del Piano Annuale e Triennale dei Lavori e delle Opere Pubbliche da effettuarsi nel territorio dell’Unione attraverso la più ampia partecipazione da parte di tutti i Comuni dell’Unione.

7. L’Ufficio di Presidenza deve essere, inoltre, preventivamente sentito in merito alle scelte e nomine di tipo strategico e apicale che concernono il personale chiamato a compiti di direzione e di gestione degli uffici e dei servizi.

 

Art. 18 (funzionamento Ufficio di Presidenza)

1.    L’attività dell’Ufficio di Presidenza si svolge presso la sede dell’Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni dell’Unione, ovvero in teleconferenza, con modalità da regolamentare.

2.    L’Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto del Presidente che ne coordina l’attività.

3.    Le sedute dell’Ufficio di Presidenza, debitamente verbalizzate, sono valide con la maggioranza dei suoi componenti e le proposte sono approvate con i principi di cui all’art. 2 del presente Statuto.

4.    Le modalità di convocazione e di funzionamento dell’Ufficio di Presidenza sono stabilite con regolamento apposito.

 

Art. 19 (Comitato tecnico)

1.    Può essere istituito un comitato tecnico composto dai Segretari Comunali degli Enti dell’UTI e da eventuali referenti tecnici, competenti in materia, indicati da tutti i comuni aderenti all’Unione. Il Comitato tecnico collabora a supporto degli organi dell’Unione e/o del Direttore nell’attuazione degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti.

2.    Il Comitato tecnico può elaborare proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verifica l’andamento della gestione associata, svolge attività di impulso.

3.    Il Direttore dell’Unione partecipa ai lavori del Comitato e ne coordina il funzionamento.

4.    Il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare ulteriori modalità e forme di funzionamento.

 

CAPO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 20 (Partecipazione popolare)

1.    L’Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative secondo le modalità stabilite con regolamento.

2.   La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con regolamento.

 

Art. 21 (Diritto d’informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1.    L’Unione garantisce l’accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un’informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per  il raggiungimento dei propri fini.

2.   Per garantire la trasparenza della propria azione l’Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:

-  all’utilizzo delle risorse ad essa assegnate;

-  alla valutazione dell’efficienza ed efficacia dei servizi;

-  ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall’Unione.

3.    L’Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

4.    Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì,  la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell’Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

 

Art. 22 (Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l’accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l’Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l’organizzazione presso  l’Ufficio relazioni con il pubblico di ciascun Comune di una struttura denominata “Sportello per il cittadino” con funzioni informative e di raccordo.

 

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 23 (Principi strutturali e organizzativi)

1.    L’assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2.   Gli organi di governo dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari dell’ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3.   La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)        l’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)        l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c)         l’individuazione        di    responsabilità    strettamente    collegate       all’ambito       di    autonomia decisionale dei soggetti;

d)        il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

4.    L’azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità  dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.

 

Art. 24 (Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1.    L’Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l’Unione provvede all’organizzazione e alla gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

2.  L’organizzazione s’ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

3.    Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell’apporto individuale, qualificazione professionale.

4.    Il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in  strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell’ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

 

Art. 25 (Personale)

1.  Il personale dipendente dall’Unione ne costituisce la dotazione organica.

2.   L’Unione, si avvale dell’opera del personale dipendente assunto, trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3.   Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia

 

Art. 26 (Direttore)

1.    La gestione dell’Unione può essere affidata a un Direttore nominato dal Presidente su indicazione dell’Ufficio di Presidenza. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.

2.    L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.

3.    L'incarico di Direttore è a tempo pieno e viene conferito, previa selezione, a un dirigente dell’Unione o ad altro dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a un Segretario comunale o provinciale in servizio presso gli enti locali del territorio regionale. In caso di impossibilità l’incarico è conferito in esito a una procedura ad evidenza pubblica a un soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.

4.    Il Presidente può procedere alla revoca dell’incarico del Direttore, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

 

Art. 27 (Segretario)

1. L’Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell’Unione.

2.    Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3.    Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni da parte dei funzionari con poteri dirigenziali e ne coordina l’attività.

4.    Il Segretario inoltre:

a)   partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell’Assemblea, e dell’Ufficio di presidenza, qualora istituito, e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausilii;

b)     esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5.    Il Segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest’ultimo.

6.    Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Segretario.

 

Art. 28 (Piano dell’Unione)

1.    Il Piano dell’Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all’amministrazione dell’Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2.    Il Piano dell’Unione, approvato dall’Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

3.    L’Assemblea approva la relazione annuale sull’attuazione del Piano relativamente all’anno precedente.

 

CAPO V FINANZA E CONTABILITA’

Art. 29 (Attività economico finanziaria)

1.   L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2.  L’attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.

3.   Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico finanziaria.

 

Art. 30 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1.  L’Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:

a)        trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell’Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;

b)        trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all’Unione.

2.   Le quote di partecipazione di ogni Comune dell’Unione – di cui alla lettera a) del precedente comma – non potranno, essere maggiori di quelle che lo stesso Comune spendeva in ogni suo servizio alla data della costituzione dell’Unione.

 

Art. 31 (Organo di revisione contabile)

L’Assemblea dell’Unione nomina l’organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabiliti dalla vigente normativa.

 

Art. 32 (Tesoreria)

1.    Il servizio di tesoreria dell’Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2.   I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

 

Art. 33 (Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l’Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

 

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 (Decorrenza dell’esercizio di funzioni)

Le funzioni di cui agli articoli 8 e 9 saranno esercitate dall’Unione con le decorrenze fissate dalla legge 26/2014 e sue modifiche ed integrazioni e su decisione della Assemblea dei Sindaci.

 

Art. 35 (Regolamenti)

1.    I regolamenti dell’Unione sono adottati dall’Assemblea all’unanimità. Solo in caso di non raggiungimento di detta unanimità gli stessi verranno sottoposti alla votazione dell’Assemblea con il sistema di voto previsto dall’Art. 12.

2.  Fino all’adozione di regolamenti propri l’Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Aviano. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

 

Art. 36 (Altre disposizioni transitorie)

1.     Nelle more dell’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune di Aviano;

2.     In proposito dovranno essere preventivamente assunti, a mezzo del Presidente, accordi con il medesimo Tesoriere, anche al fine di disciplinare le modalità ed i termini attuativi del servizio.

 

Art. 37 (Durata, recesso e scioglimento)

1.    L’Unione ha durata a tempo indeterminato.

2.   I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono recedere dall’Unione dopo dieci anni dall’adesione con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale. Il termine di cui sopra – dieci anni – non trova applicazione per i Comuni che abbiano aderito ad altra Unione confinante ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a) della L.R. 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni qualora gli stessi, entro tre anni, decidano di aderire all’Unione prevista originariamente dal Piano di riordino territoriale di cui all’art. 4 della citata legge regionale, sentito il parere delle rispettive Assemblee.

3.    Il recesso decorre dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.

4.   Il recesso dall’Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.

5.    In caso di recesso dall’Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l’Assemblea ne delibera lo scioglimento.

 

Art. 38 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

 

Allegato alla deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’U.T.I. del “Livenza-Cansiglio Cavallo” n. 10 del 5/12/2016 e modificato con delibera n°16 del 10/10/2018

Statuto aggiornato alla delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'UTI Livenza Cansiglio Cavallo n°16 del 10/10/2018